Diritti dei passeggeri

I diritti dei passeggeri nell'Unione Europea sono regolati dal Regolamento Europeo (CE) 261/2004. In questa sezione potrai trovare un riepilogo dei tuoi diritti del passeggero in base al tipo di problema durante il viaggio.

Campo di applicazione

La legislazione comunitaria sui diritti dei passeggeri, stabilita dal Regolamento CE 261/2004, viene applicata a tutti i voli in partenza dagli aereoporti situati nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea, compresa Islanda, Norvegia e Svizzera, così come per tutti i voli operati da compagnie comunitarie nonostante partano da aereoporti non comunitari.

Il Regolamento 261/2004 disciplina i diritti dei passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione del volo, grandi ritardi e cambio di classe.

Il regolamento 261/2004 si applica solo alla compagnia aerea che opera il volo o che lo effettua.

Il Regolamento non si applica nel caso in cui il passeggero viaggi gratuitamente o con un biglietto dal prezzo ridotto direttamente o indirettamente non vendibile al pubblico

Si intende la negativa della compagnia a trasportare il passeggero, anche nel caso in cui questi si sia presentato al gate di imbarco nel pieno adempimento dei requisiti contenuti nelle Condizioni di Trasporto, eccetto che vi siano motivi ragionevoli a supporto del suddetto negato imbarco, quali ragioni di salute, sicurezza o la presentazione di documenti di viaggio non corretti.

In caso di negato imbarco, ad esempio a causa dell'overbooking, la compagnia dovrà chiedere ai passeggeri di cedere volontariamente il loro posto a cambio di un compenso; qualora non ci fossero volontari sufficienti e venisse negato l'imbarco contro la volontà del passeggero, quest'ultimo potrà esercitare i seguenti diritti:

  • diritto di informazione: la compagnia deve consegnare al passeggero un libretto con le condizioni di assistenza e compenso.
  • Diritto di assistenza. La compagnia aerea deve fornire l'assistenza necessaria: pasti e bevande sufficienti, due chiamate telefoniche o l'accesso all'e-mail e, qualora fosse necessario, uno o due pernottamenti e i mezzi di trasporto per condurre il passeggero dall'aeroporto al luogo del pernottamento.
  • Diritto al rimborso o al trasporto alternativo. La compagnia dovrà mettere a disposizione del passeggero tre opzioni da cui scegliere:
    • Il rimborso del biglietto entro i sette giorni seguenti, corrispondente alla parte del viaggio non effettuata e alla parte del viaggio effettuata se il volo non aveva più motivo di effettuarsi. Inoltre ove applicabile, un volo di ritorno al primo punto di partenza il più rapidamente possibile.
    • Il trasporto alla destinazione finale il prima possibile e alle stesse condizioni del volo prenotato;
    • il trasporto alla destinazione finale in una data posteriore e comoda per il passeggero, soggetta alla disponibilità dei posti
  • Diritto al risarcimento immediato, di un importo compreso tra 250 € e 600 € e stabilito in base al raggio del volo; questi importi possono ridursi del 50% nel caso in cui la compagnia aerea offre al passeggero un trasporto alternativo e recuperi il ritardo all'arrivo a destinazione
Distanza del volo Risarcimento La riduzione del 50% per l'arrivo in ritardo a destinazione è inferiore a 
fino a 1500 km 250 € 2 ore
Tutti i voli intracomunitari di oltre 1500 km e tutti i voli compresi tra 1500 e 3500 km 400 € 3 ore
Più di 3500 km 600 € 4 ore

 

Il risarcimento di cui alle condizioni si potrà effettuare in contanti, tramite bonifico bancario elettronico, bonifico bancario, assegno bancario oppure, se concordato previamente e firmato dal passeggero, tramite voucher di viaggio e altri servizi. 

Il volo programmato per il quale il cliente ha acquistato un biglietto non viene effettuato.

In caso di cancellazione, il passeggero potrà esercitare i seguenti diritti:

  • Diritti di informazione, assistenza e rimborso o trasporto alternativo alle stesse condizioni del volo il cui imbarco è stato negato.
  • Diritto al risarcimento, in termini simili a quelli previsti in caso di negato imbarco, salvo che:
    • Il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo con un anticipo di almeno 14 giorni rispetto alla partenza prevista, ovvero
    • il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo con un anticipo compreso tra 7 e 14 giorni rispetto alla partenza prevista e gli venga offerto un trasporto alternativo che gli consenta di partire entro e non oltre 2 ore di anticipo rispetto all'ora di partenza prevista e di arrivare alla destinazione finale con un ritardo inferiore alle 4 ore rispetto all'orario previsto, ovvero
    • il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo con un anticipo inferiore a 7 giorni rispetto all'ora di partenza prevista e gli venga offerto un volo alternativo che gli permetta di partire entro e non oltre 1 ora di anticipo rispetto all'ora di partenza prevista e di arrivare alla destinazione finale con un ritardo inferiore alle 2 ore rispetto all'ora di arrivo previsto, ovvero
    • la compagnia aerea sia in grado di dimostrare che la cancellazione si deve a circostanze straordinarie, quali instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo, rischi per la sicurezza, carenze di sicurezza del volo impreviste, scioperi riguardanti le operazioni di un vettore aereo responsabile del volo e ripercussioni di una decisione di gestione di traffico aereo rispetto a un aeromobile specifico in una data specifica. 

Ritardo del volo nell'aeroporto di origine rispetto all'orario inizialmente previsto nella prenotazione. In caso di ritardo alle partenze, i passeggeri potranno esercitare i seguenti diritti:

  • Diritto di informazione, negli stessi termini dei casi su citati.
  • Diritto all'assistenza, diritto subordinato ai seguenti termini a seconda del raggio del volo.
Distanza del volo Diritto all'assistenza se il ritardo alla partenza è maggiore di 
fino a 1500 km 2 ore
Tutti i voli intracomunitari di oltre 1500 km e tutti i voli compresi tra 1500 e 3500 km 3 ore
Più di 3500 km 4 ore

 

  • Diritto al rimborso: nel caso in cui il ritardo sia superiore alle 5 ore e il passeggero decida di non proseguire il viaggio, avrà diritto al rimborso entro 7 giorni del costo totale del biglietto al prezzo d'acquisto corrispondente alla parte del viaggio non effettuata e a quella effettuata se il volo non ha più ragion d'essere. Ove applicabile, è previsto un volo di ritorno al primo punto di partenza il prima possibile. 

Nel caso in cui il passeggero giunge alla destinazione finale con un ritardo di almeno 3 ore rispetto all'orario previsto dalla compagnia aerea, può esercitare il diritto al risarcimento previsto nei casi di cancellazione del volo, a eccezione che la compagnia possa dimostrare che il ritardo sia stato causato da una circostanza straordinaria.

Il risarcimento economico previsto è stabilito in base al raggio del volo, a condizione che il ritardo non sia inferiore a 3 ore. 

Nel caso in cui la compagnia aerea sistemi il passeggero in una classe inferiore rispetto a quella che questi aveva pagato, sarà obbligata a rimborsare una percentuale del prezzo del biglietto acquistato dal passeggero. Consulta la percentuale nella tabella:

Distanza di volo in km Intracomunitari Fuori dall'UE
da 0 a 1500 km 30% 30%
da 1500 a 3500 km 50% (*) 50%
+ 3500 km 50%* 75%


(*) Tranne i voli operati tra un territorio europeo e i territori francesi d'oltremare, nel cui caso il rimborso sarà del 75% dell'importo del biglietto. 

AIR EUROPA

www.aireuropa.com

 

Informazioni e prenotazioni.

Telefono: (+34) 911 401 501 (24 ore)

 

Area Rapporti con i Clienti

Fax: +34 971 178 439

Sito web: www.aireuropa.com> Contatto e Assistenza > Reclami

Air Europa, Area Rapporti con i Clienti, Casella Postale 132. 07620 Llucmajor (Isole Baleari) Spagna

 

Bagaglio (ritardi, smarrimento o danni)

Telefono 911 360 190 (dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:00 alle ore 24:00).

Numero di telefono internazionale (+34) 911 360 190 Air Europa.

Servizio bagagli Casella postale 430 07080 - PALMA DE MALLORCA (Isole Baleari). Spagna

 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO

Agenzia Statale di Sicurezza Aerea (AESA) Divisione di qualità e protezione dell'utente, Paseo de la Castellana n.112, 28046 Madrid. Spagna.

Telefono: +34 913 968 210

www.seguridadaerea.es

L'organismo responsabile di garantire la conformità al regolamento 261 dipende dal paese di partenza del volo. Consulta l'elenco dei contatti delle organizzazioni di altri paesi dell'UE tramite questo link: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb_en

 

 

INFORMAZIONI CHECK-IN ONLINE

Check-in online

Per effettuare il check-in online è necessario inserire:

-Codice di prenotazione o numero del biglietto

-Cognome del passeggero per il quale si vuole effettuare il check-in. Qualora quest'ultimo avesse meno di 4 lettere, si dovrà aggiungere il secondo cognome.

 

 

Check-in online

Per saperne di più
OGGETTI VIETATI E PERICOLOSI

Oggetti vietati

Gli oggetti considerati smussati, appuntiti o taglienti sono alcuni degli articoli vietati in cabina. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra sezione "Oggetti vietati". 

Per saperne di più
DICHIARAZIONE DI VALORE

Oggetti di valore nei bagagli

Nel caso in cui il tuo bagaglio contenga oggetti di valore, potrai registrarli compilando una dichiarazione di valore speciale.

Per saperne di più

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Preguntas sobre derechos del pasajero

I diritti dei passeggeri nell'Unione Europea sono regolati dal Regolamento Europeo (CE) 261/2004. Puoi trovare un riepilogo dei tuoi diritti qui.

Se il tuo volo parte da un aeroporto di un Paese extra UE con un regolamento proprio, la normativa applicabile potrebbe non essere il presente Regolamento.

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